Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









T.U. 13/01/2006

Art. 96 (Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico) (art. 2 quater, d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. nella l. 25 giugno 2005, n. 109)

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggiorimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito. 1 Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo' motivatamente ridurre, d’intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento. 2 Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 3 La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante. 4 Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. 5 Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell’articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di' coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell' amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. Relazione unica agli articoli 95 e 96 La norma raccoglie le disposizioni in tema di verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare, recate dagli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. l. 25 giugno 2005, n. 109. Si è ritenuto, per la fluidità del testo, di non riproporre le disposizioni in tema di regime transitorio e di copertura finanziaria che dovrebbero T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. quindi essere esonerate dalla sfera di azione della norma di abrogazione finale. Sezione II – Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi

Art. 97 (Procedimento di approvazione dei progetti)

1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Relazione all’articolo 97 E’ disposizione di mero rinvio alle norme vigenti in tema di procedimento per l’approvazione di progetti.

Art. 98 (Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi) (artt. 14, comma 13, e 38 bis, l. n. 109 del 1994) 1 Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi. 2 Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti. Relazione all’articolo 98 L’articolo in commento mira a operare una sintetica ricognizione del diritto vigente in tema di effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi. Si deve infatti raccordare la dichiarazione di pubblica utilità che deriva dall’approvazione del progetto definitivo, con la necessità che l’opera progettata sia localizzata nello strumento urbanistico. Se non lo è, occorre apportare una variante allo strumento urbanistico. Nelle more, non decorre l’efficacia (quinquennale) della dichiarazione di pubblica utilità (v. artt. 12 e 19, t.u. espropriazioni). Il comma 2 riproduce l’art. 38 bis, l. n. 109 del 1994. Sezione III - Concorsi di progettazione

Art. 99 (Ambito di applicazione e oggetto) (art. 67, direttiva 2004/18; 59, commi 3, 4, 5, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:

a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;

b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro; c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.

2. Il presente titolo si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la "soglia" è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la "soglia" è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall’articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzio- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. ne e gestione. 2 L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento. 3 Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Relazione all’articolo 99 Riproduce l’art. 67 della direttiva 18, tenendo conto della disciplina vigente, recata dall’art. 59, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 100 (Concorsi di progettazione esclusi) (art. 68, direttiva 2004/18)

1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:

a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni) e 217 per gli appalti di servizi;

b) ai concorsi indetti per esercitare un’attività in merito alla quale l’applicabilità dell’articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 6, 7, e 11 di tale articolo;

c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 213. Relazione all’articolo 100 Riproduce l’art. 68 della direttiva 18/2004.

Art. 101 (Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione) (art. 66, direttiva 2004/18)

1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 2 Per i lavori sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione i soggetti di cui all’articolo 3 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi 4 di progettazione per servizi e forniture. 5 Relazione all’articolo 101 Riproduce l’art. 66 direttiva 2004/18. Sono però fissati i requisiti soggettivi di partecipazione tenendo conto della parallela disciplina per l’affidamento degli incarichi di progettazione.

 

Pagina 35/75 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional